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Descrizione

Il Permesso di Costruire è stato introdotto dal Testo Unico dell'Edilizia (D.P.R.380/2001), in sostituzione della vecchia Concessione Edilizia, che a sua volta aveva sostituito la Licenza Edilizia nel 1977.
Il Permesso viene richiesto al Comune di competenza, quando si intendono realizzare interventi edilizi di notevole rilevanza, come la costruzione di nuovi edifici, o la trasformazione sostanziale di quelli esistenti, con aumento di volumi o di superfici


Interventi soggetti a Permesso di Costruire

Ecco un elenco di opere per le quali è necessario richiedere il Permesso di Costruire:
  • Relazione asseverata, a firma di un progettista abilitato, circa la conformità delle opere da realizzare a:
    • interventi di nuova costruzione;
    • interventi di ristrutturazione urbanistica;
    • aumento del numero di unità immobiliari;
    • modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti e delle superfici;
    • mutamento della destinazione;
    • attrezzature per l'attività sportiva con creazione di volumetrie.

Come richiedere il Permesso di Costruire

E' necessario rivolgersi ad un professionista abilitato (architetto, ingegnere, geometra, etc.), che verifichi la fattibilità dell'intervento nel rispetto degli strumenti urbanistici e del regolamento edilizio, predisponga il progetto e tutta la documentazione utile per il rilascio.

L'iter per il rilascio prevede la nomina, da parte del Comune, di un responsabile del procedimento, che ha tempo 120 giorni per formulare una proposta di provvedimento, con la quale eventualmente richiedere modifiche di modesta entità.
Con questa proposta i termini temporali vengono interrotti, per ripartire dal momento del ricevimento della documentazione integrativa.
Se il termine per il provvedimento finale trascorre senza la risposta del Comune, la domanda si intende respinta (silenzio-rifiuto).

L’inizio dei lavori deve avvenire entro un anno dal rilascio del permesso e la costruzione deve essere completata entro tre anni dall'inizio dei lavori.


Cosa si paga

Quando si esegue una costruzione, sono dovuti al Comune gli oneri concessori, che costituiscono un contributo per realizzare quei lavori necessari a rendere vivibile la zona, come strade, fognature, allacciamento alla rete di distribuzione elettrica, ma anche scuole, impianti sportivi, parcheggi.

Questo contributo si divide in due parti:
  • costo di costruzione, che si calcola in percentuale sul valore dell'intervento da realizzare;
  • oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, che si calcolano moltiplicando una tariffa, variabile da comune a comune, per la superficie dell'intervento.

Documentazione

Dovrà essere compilato (nome modello) in bollo da xxx Euro.
Chiunque sia in possesso dei requisiti necessari e che intenda effettuare un intervento edilizio di nuova costruzione con destinazione residenziale deve inoltrare domanda di permesso di costruire compilando in modo completo l'apposito modello "Richiesta di Permesso di costruire per Opere di nuova costruzione e/o ampliamento".
Dovrà essere redatto un progetto a cura di tecnici abilitati nell'ambito di rispettive competenze, iscritti agli albi professionali.
I lavori dovranno essere affidati a impresa abilitata.
La direzione dei lavori, la sicurezza della progettazione ed esecuzione delle opere anch'esse dovranno essere affidate a tecnici abilitati e iscritti agli ordini.
La validità del permesso di costruire è subordinata pagamento del contributo di costruzione.
Il titolare del permesso di costruire deve presentare, entro e non oltre un anno dalla data di emissione dell'atto (pena la decadenza dello stesso) la comunicazione di inizio dei lavori a mezzo raccomandata o consegna a mano, utilizzando l'apposito modello "Comunicazione di inizio lavori", debitamente compilato con i dati del direttore dei lavori, dell'impresa esecutrice, e, ove necessiti, del coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi del decreto legislativo 81/2008.
Qualunque variazione degli operatori deve essere tempestivamente comunicata.
Qualora il denunciante, per mutate esigenze, intenda realizzare la costruzione in maniera diversa da quanto rappresentato negli elaborati grafici allegati al permesso di costruire, deve inoltrare domanda di variante oppure presentare una denuncia di inizio attività in variante al progetto originario, utilizzando la medesima modulistica con le stesse modalità sopra indicate.
L'ultimazione dei lavori deve essere effettuata entro il termine previsto dal permesso di costruire (tre anni a partire dalla data di inizio lavori).
La data di fine lavori deve essere resa nota con l'invio, a mezzo raccomandata o consegna a mano, di comunicazione utilizzando l'apposito modello "Comunicazione di fine lavori", sottoscritto dal concessionario, dal direttore dei lavori, dall'impresa esecutrice, e, ove necessiti, dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi del decreto legislativo 81/2008.
Per poter utilizzare le opere di nuova costruzione realizzate, è necessario ottenere il certificato di agibilità dei locali, presentando contestualmente o successivamente alla comunicazione di fine lavori, la domanda compilata in modo completo su l'apposito modello (nome modello) in marca da bollo da Euro xxx.
In caso di silenzio dell'Amministrazione Comunale, trascorsi quarantacinque giorni dalla data di presentazione della domanda corredata di tutta la documentazione necessaria elencata nel modello, oppure dalla data di ricevimento dell'eventuale lettera di trasmissione di documentazione integrativa richiesta dall'Ufficio, l'abitabilità s'intende attestata.
Ai fini degli adempimenti necessari per confermare la sussistenza del titolo che abilita all'utilizzo dell'immobile, tiene luogo del certificato di agibilità la copia della domanda e dell'eventuale lettera di trasmissione di documentazione integrativa, riportanti il timbro di avvenuta presentazione.


Alla suddetta domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

La documentazione da presentare in triplice copia, firmate dal proprietario/committente, Progettista e Direttore dei Lavori, è differenziata a seconda dell’intervento edilizio-urbanistico, così come specificati nei presenti articoli del vigente Regolamento Edilizio Comunale e più precisamente:
  • 3.16.1 – Interventi di manutenzione straordinaria;
  • 3.16.2 – Interventi di restauro;
  • 3.16.3 – Interventi di risanamento igienico-edilizio;
  • 3.16.4 – Interventi di ristrutturazione edilizia;
  • 3.16.5 – Interventi di ristrutturazione urbanistica;
  • 3.16.6 – Interventi di nuova costruzione ed ampliamenti edifici esistenti;
  • 3.16.7 – Interventi su aree scoperte;
  • 3.16.8 – Demolizioni;
  • 3.16.9 – Variazione di destinazione d’uso.

Dove va presentata la domanda

La domanda va presentata all'Ufficio Protocollo del Comune, ubicato in xxx


Validità del documento

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 del D.P.R. 380/2001 il termine per l’inizio lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il quale l’opera deve essere completata non può superare i tre anni dall’inizio dei lavori. Entrambi i termini possono essere prorogati, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del permesso.
Entro quindici giorni dall’ultimazione dei lavori di finitura dell’intervento, il titolare del permesso di costruire è tenuto a presentare allo sportello unico la domanda di rilascio del certificato di agibilità corredata dalla documentazione prevista dall’art. 25 del D.P.R. 380/2001.


Normativa di riferimento

Norme tecniche di attuazione del piano regolatore esecutivo comunale vigente.
Regolamento edilizio.
Regolamento d'Igiene.
R.D. 27.07.1934, n. 1265 "Testo unico delle leggi sanitarie".
Legge 17 agosto 1942, n. 1150
Decreto ministeriale 02 aprile 1968, n. 1444
Legge 05 novembre 1971, n. 1086.
Circolare ministeriale LL. PP. 14 febbraio 1974, n. 11951
Leggi Regionali.
Legge regionale 18/81.
Legge 28 gennaio 1977, n. 10.
Legge 28 febbraio 1985, n. 47.
Legge 09 gennaio 1989, n. 13 e decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236.
Legge 24 marzo 1989, n. 122.
Legge 05 febbraio 1992, n. 104.
Legge 04 dicembre 1993, n. 493 come modificata dalla Legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Legge 26 ottobre 1995, n. 447.
DPR 380/2001.
D. Lgs 311/2006.
Decreto del ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n° 37
DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81


Note
Le domande incomplete dei dati richiesti o prive di marca da bollo, ovvero presentate in carta semplice non potranno essere istruite, tuttavia di ciò sarà data comunicazione, nei termini di legge, al richiedente, che sarà quindi invitato ad attivarsi per le necessarie regolarizzazioni.