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Interventi soggetti a S.C.I.A.

Riguarda le opere edilizie minori, per lo più interventi di trasformazione o modificazione in edifici già esistenti, ed in particolare:

opere di manutenzione straordinaria
  • opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, semprechè non alterino la consistenza fisica, la struttura tipologica, le destinazioni d’uso, i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e il numero delle stesse;
  • rifacimento o sostituzione di infissi esterni con caratteristiche diverse.
opere di restauro
  • opere con interventi sull’organismo edilizio esclusivamente finalizzati al ripristino architettonico storico-ambientale;
  • eliminazione delle superfetazioni;
  • restituzione dell’edificio alle sue caratteristiche originali;
  • ripristino del numero delle unità d’uso;
  • ripristino delle preesistenze strutturali (aperture, chiusure, modificazioni di porte esterne o finestre)
risanamento conservativo
  • opere che, nell’ambito delle singole unità immobiliari dell’edificio esistente, sono finalizzate ad una migliore funzionalità d’uso, quali modifiche distributive interne per una più funzionale sistemazione planimetrica ottenuta anche con spostamento di tramezzi, nonché l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso (soppalchi non costituenti superfici utili con altezza non superiore a metri 1,50, scale interne, ecc.), purché non comportino modifiche della struttura portante esistente;
  • opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti, consistenti in rampe o ascensori esterni, inclusi manufatti che per le suddette finalità alterino la sagoma dell’edificio
  • recinzioni con muri di cinta e cancellate
aree destinate ad attività sportive che non comportino la realizzazione di volumetrie

impianti tecnologici al servizio di edifici o attrezzature esistenti e realizzazione dei volumi tecnici che non si rendono indispensabili, sulla base di nuove disposizioni, a seguito della revisione o installazione di impianti tecnologici (quali ad esempio: nuovi impianti, lavori, opere e installazioni relative alle energie rinnovabili ed al risparmio dell’energia)

opere interne alle costruzioni che non comportino modifiche della sagoma e dei prospetti e non rechino pregiudizio alla statica dell’immobile. Per esempio:
  • scale interne, sempre che non comportino modifiche della struttura portante esistente ad eccezione di aperture interne in maglia muraria relative ad indispensabili vani porta di limitata ampiezza;
  • modifiche distributive all’interno delle singola unità immobiliari, con demolizione e ricostruzione di tramezzi interni, spostamento o costruzione degli stessi per la creazione di servizi, accorpamento di più unità immobiliari, anche con modifica del numero delle unità immobiliari ove consentito
varianti in corso d’opera
  • varianti per concessioni già rilasciate, che non incidano sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non varino la destinazione d’uso e la categoria edilizia, non alterino la sagoma e non violino le eventuali prescrizioni contenute nella concessione edilizia (varianti non essenziali)
parcheggi interrati
  • parcheggi nel sottosuolo dei fabbricati
Queste opere devono sempre e comunque conformi agli strumenti urbanistici adottati o approvati e ai regolamenti edilizi e, nel caso di immobili storico-artistici (vincolati ai sensi della Legge 1089/39) o sottoposti alla tutela della Legge 1497/39, resta sempre necessaria l’autorizzazione preventiva delle autorità preposte alla tutela del vincolo, prima di effettuare la denuncia di inizio attività.


Cosa presentare

Almeno 30 giorni prima dell’inizio dei lavori, occorre presentare una Denuncia di inizio attività, a cui deve essere allegata la seguente documentazione:
  • Relazione asseverata, a firma di un progettista abilitato, circa la conformità delle opere da realizzare a:
    • Norme tecniche di attuazione per la specifica zona di P.R.G.;
    • Norme del Regolamento Edilizio;
    • Norme di sicurezza statica impiantistica ed antincendio;
    • Regolamento d’igiene e norme sanitarie;
    • Normativa per il superamento delle barriere architettoniche;
Normativa inerente a vincoli eventualmente esistenti e gravanti sull’immobile oggetto di intervento.
  • Documentazione sulla legittimità delle preesistenze oggetto d’intervento
  • Documentazione fotografica sullo stato dei luoghi (ove utile alla descrizione)
  • Elaborati progettuali in triplice copia contenenti:
    • stralcio di P.R.G.;
    • stralcio catastale con individuazione delle particelle interessate;
    • elementi grafici descrittivi degli interventi ante e post operam, completi di ogni elemento atto ad identificare l’oggetto degli stessi;
    • relazione descrittiva degli interventi previsti.
  • Documentazione inerente alla presenza di vincoli e relative autorizzazioni degli Enti preposti alla tutela dei medesimi.
  • Eventuali ulteriori N.O. richiesti da specifiche normative statali, regionali. provinciali o comunali per le opere previste.

Nota Bene:

  1. La nuova disciplina attribuisce al privato la responsabilità della regolarità delle opere che si vogliono intraprendere. E’ quindi a quest’ultimo e al progettista (cui viene attribuita la funzione di incaricato di pubblico servizio, con le conseguenze penali che ne derivano in caso di illeceità dei comportamenti) che si chiede di dare adeguate garanzie all’azione nel rispetto degli interessi della collettività.
  2. Il progettista abilitato deve inoltre emettere un certificato di collaudo finale che attesti la conformità dell'opera al progetto presentato. ……Contestualmente presenta ricevuta dell’avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento…… (Art. 23 comma 7 D.P.R. 380/2001)

Cosa si paga

Diritti di segreteria pari a €. xxx versati sul c/c postale n° xxx, intestato a COMUNE DI CASTELLALTO - SERVIZIO DI TESORERIA, con indicazione obbligatoria della causale: "DIRITTI DI SEGRETERIA PER S.C.I.A.".
Eventuali oneri concessori, se dovuti, su richiesta del Responsabile del procedimento dopo la fase istruttoria della pratica.

Dove va presentata la domanda

La domanda va presentata all'Ufficio Protocollo del Comune, ubicato in xxx.

Normativa di riferimento

  • Norme tecniche di attuazione del piano regolatore esecutivo comunale vigente
  • Regolamento edilizio
  • Regolamento d'Igiene
  • R.D. 27.07.1934, n. 1265 "Testo unico delle leggi sanitarie"
  • Legge n. 47/85
  • Legge n. 241/90
  • Legge n. 537/93
  • D.L. n. 88 del 27 marzo 1995
  • D.L. n. 193/95
  • D.L. n. 400/95
  • D.L. n. 498/95
  • Legge n. 662/96
  • DPR 380/2001
  • D. Lgs 311/2006
  • Decreto del ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n° 37
  • DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81

Note
L’Amministrazione Comunale ha la possibilità, entro 60 giorni, di controllare il progetto, di chiedere modifiche, di sospendere i lavori e, se il caso, di chiedere il ripristino. Successivamente alla scadenza del termine, si applicano le sanzioni pecuniarie previste.
Le domande incomplete dei dati richiesti non potranno essere istruite, tuttavia di ciò sarà data comunicazione, nei termini di legge, al richiedente, che sarà quindi invitato ad attivarsi per le necessarie regolarizzazioni.